Art. 7
Responsabilità
In vigore dal 15 dic 2004
Gli Stati membri assicurano che la responsabilità per le informazioni da redigere e rendere pubbliche conformemente agli compete almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo e assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino agli emittenti, agli organi suddetti o alle persone che sono responsabili presso gli emittenti stessi.
Storico versioni
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