Art. 5 · Relazioni finanziarie semestrali

Art. 5

Relazioni finanziarie semestrali

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L'emittente di azioni o titoli di debito pubblica una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell'esercizio finanziario, quanto prima possibile dopo la fine del semestre considerato, ma comunque entro due mesi dalla fine di tale semestre. L'emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico per almeno cinque anni. 2.   La relazione finanziaria semestrale comprende: a) un bilancio abbreviato; b) una relazione intermedia sulla gestione; e c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio abbreviato, redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile, fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili e delle perdite dell'emittente o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, come prescritto al paragrafo 3, e che la relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile delle informazioni di cui al paragrafo 4. 3.   Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio abbreviato è redatto conformemente ai principi contabili internazionali applicabili per l'informativa finanziaria infrannuale, adottati secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se l'emittente non è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio abbreviato contiene almeno uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico e note esplicative di tali conti. Nel redigere lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico l'emittente segue per la rilevazione e la valutazione gli stessi principi utilizzati nelle relazioni finanziarie annuali. 4.   La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno un riferimento agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario e alla loro incidenza sul bilancio abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio finanziario. Per gli emittenti di azioni, la relazione intermedia sulla gestione contiene altresì le operazioni rilevanti con parti correlate. 5.   Se la relazione finanziaria semestrale è stata sottoposta a revisione, la relazione di revisione è riprodotta integralmente. La stessa disposizione si applica anche in caso di revisione limitata. Se la relazione finanziaria semestrale non è stata sottoposta né a revisione né a revisione limitata, l'emittente riporta tale informazione nella predetta relazione. 6.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. In particolare la Commissione: a) specifica le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria semestrale pubblicata, compresa la revisione limitata, deve restare a disposizione del pubblico; b) chiarisce la natura della revisione limitata; c) specifica il contenuto minimo dello stato patrimoniale sintetico, del conto economico sintetico e delle note esplicative di tali conti, qualora non siano redatti in conformità dei principi contabili internazionali, adottati secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se del caso, la Commissione può altresì modificare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.
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