Art. 32 · Modifiche

Art. 32

Modifiche

In vigore dal 15 dic 2004
A partire dalla data specificata all', paragrafo 1, la direttiva 2001/34/CE è così modificata: 1) all', le lettere g) e h) sono soppresse; 2) l' è soppresso; 3) all', il paragrafo 2 è soppresso; 4) all', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.»; 5) gli articoli da 65 a 97 sono soppressi; 6) gli articoli 102 e 103 sono soppressi; 7) all'articolo 107, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; 8) all'articolo 108, il paragrafo 2 è modificato come segue: a) alla lettera a), sono soppresse le parole «e le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse»; b) la lettera b) è soppressa; c) alla lettera c), il punto iii) è soppresso; d) la lettera d) è soppressa. I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono come riferimenti alle disposizioni della presente direttiva.
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