Art. 32
Modifiche
In vigore dal 15 dic 2004
A partire dalla data specificata all', paragrafo 1, la direttiva 2001/34/CE è così modificata:
1)
all', le lettere g) e h) sono soppresse;
2)
l' è soppresso;
3)
all', il paragrafo 2 è soppresso;
4)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.»;
5)
gli articoli da 65 a 97 sono soppressi;
6)
gli articoli 102 e 103 sono soppressi;
7)
all'articolo 107, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
8)
all'articolo 108, il paragrafo 2 è modificato come segue:
a)
alla lettera a), sono soppresse le parole «e le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse»;
b)
la lettera b) è soppressa;
c)
alla lettera c), il punto iii) è soppresso;
d)
la lettera d) è soppressa.
I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono come riferimenti alle disposizioni della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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