Art. 31 · Attuazione

Art. 31

Attuazione

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 20 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri che adottano misure conformemente all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 6 o all' le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
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