Art. 30 · Disposizioni transitorie

Art. 30

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 dic 2004
1.   In deroga all', paragrafo 3 della presente direttiva, lo Stato membro d'origine può esentare dall'obbligo di comunicare il bilancio conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 gli emittenti di cui all' di tale regolamento per l'esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2006 o dopo tale data. 2.   Fermo restando l', paragrafo 2, entro due mesi dalla data di cui all', paragrafo 1, un azionista notifica all'emittente, conformemente agli , la percentuale di diritti di voto e di capitale che detiene a tale data nella società di quest'ultimo, a meno che non abbia già effettuato una notifica contenente informazioni equivalenti prima di tale data. Fermo restando l', paragrafo 6, l'emittente comunica a sua volta le informazioni ricevute in tali notifiche entro tre mesi dalla data di cui all', paragrafo 1. 3.   Quando un emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro d'origine può esentarlo, limitatamente ai titoli di debito già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nella Comunità europea anteriormente al 1o gennaio 2005, dall'obbligo di redigere il bilancio conformemente all', paragrafo 3 e la relazione sulla gestione conformemente all', paragrafo 5, a condizione che a) l'autorità competente dello Stato membro d'origine attesti che i bilanci annuali redatti dagli emittenti di tale paese terzo forniscono un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente; b) il paese terzo in cui ha sede l'emittente non imponga l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002; e c) la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell', paragrafo 4, punto ii), decisioni riguardo all'esistenza di un'equivalenza tra i principi contabili sopra menzionati e — i principi contabili stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui l'emittente ha sede, o — i principi contabili di un paese terzo a cui tale emittente ha scelto di conformarsi. 4.   Lo Stato membro d'origine può esentare gli emittenti soltanto per i titoli di debito già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità anteriormente al 1o gennaio 2005 dall'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria semestrale conformemente all' per i dieci anni successivi al 1o gennaio 2005, purché lo Stato membro d'origine abbia deciso di autorizzare tali emittenti a beneficiare delle disposizioni dell' della direttiva 2001/34/CE all'atto dell'ammissione di tali titoli di debito.
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