Art. 3 · Integrazione dei mercati mobiliari

Art. 3

Integrazione dei mercati mobiliari

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva. Lo Stato membro d'origine può altresì assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli o 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva. 2.   Uno Stato membro ospitante non può: a) per quanto riguarda l'ammissione di valori mobiliari in un mercato regolamentato sul suo territorio, imporre obblighi di informazione più severi di quelli previsti dalla presente direttiva o dall' della direttiva 2003/6/CE; b) per quanto riguarda la notifica di informazioni, assoggettare i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli o 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva. CAPO II INFORMAZIONI PERIODICHE
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