Art. 27 · Procedura di comitato

Art. 27

Procedura di comitato

In vigore dal 15 dic 2004
1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dall' della decisione 2001/528/CE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa, purché le misure di attuazione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva. Il periodo di cui all', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Fatte salve le misure di esecuzione già adottate entro 20 gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative all'adozione di misure tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare la validità delle predette disposizioni deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; a tal fine essi le riesaminano prima dello scadere del termine di quattro anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:109:oj#art-27