Art. 25 · Segreto d'ufficio e cooperazione tra Stati membri

Art. 25

Segreto d'ufficio e cooperazione tra Stati membri

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o gli enti cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato determinati compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio dei loro poteri, siano essi previsti dalla presente direttiva o dalla legislazione nazionale adottata ai sensi della medesima. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. 3.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti. Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione. 4.   Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva alle autorità competenti conformemente all'. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
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