Art. 22 · Orientamenti

Art. 22

Orientamenti

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Le autorità competenti degli Stati membri elaborano orientamenti appropriati per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva. L'obiettivo di tali orientamenti è la creazione di: a) una rete elettronica da istituire a livello nazionale tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati mobiliari, i gestori dei mercati regolamentati e i registri nazionali delle imprese di cui alla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti nell'ambito della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (18)  (19); e b) un'unica rete elettronica, o una piattaforma di reti elettroniche, tra gli Stati membri. 2.   La Commissione esamina i risultati raggiunti nell'applicazione del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2006 e, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione volte a facilitare l'applicazione degli .
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