Art. 19
Controllo dello Stato membro d'origine
In vigore dal 15 dic 2004
1. Quando l'emittente, o la persona che ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei suoi valori mobiliari, comunica le informazioni previste dalla regolamentazione, le deposita nel contempo presso l'autorità competente del suo Stato membro d'origine. Tale autorità competente può decidere di pubblicare le predette informazioni nel suo sito Internet.
Quando l'emittente intende modificare il suo atto costitutivo o il suo statuto, comunica il progetto di modifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine e al mercato regolamentato nel quale i suoi valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione. Tale comunicazione viene effettuata prontamente, ma al più tardi il giorno della convocazione dell'assemblea generale che deve votare la modifica o esserne informata.
2. Lo Stato membro d'origine può esentare l'emittente dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le informazioni comunicate conformemente all' della direttiva 2003/6/CE o all', paragrafo 6 della presente direttiva.
3. Le informazioni da notificare all'emittente conformemente agli sono depositate nel contempo presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine.
4. Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
La Commissione specifica in particolare la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all', deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 1 o 3, al fine di:
a)
consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine;
b)
coordinare il deposito della relazione finanziaria annuale di cui all' della presente direttiva con il deposito delle informazioni annuali di cui all' della direttiva 2003/71/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:109:oj#art-19