Art. 17 · Obblighi di informazione per gli emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 17

Obblighi di informazione per gli emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato garantisce parità di trattamento per tutti i possessori di azioni che si trovano in condizioni identiche. 2.   L'emittente garantisce che tutti gli strumenti e informazioni necessari per consentire ai possessori di azioni di esercitare i loro diritti siano disponibili nello Stato membro d'origine e che sia preservata l'integrità dei dati. Agli azionisti non viene impedito di esercitare i propri diritti tramite delega, nel rispetto della legge del paese in cui l'emittente ha sede. In particolare, l'emittente: a) fornisce le informazioni sul luogo, sulla data e sull'ordine del giorno delle assemblee, sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sui diritti dei possessori di azioni di partecipare alle assemblee; b) mette a disposizione di ciascuna persona avente diritto di voto in un'assemblea degli azionisti, unitamente all'avviso di convocazione di assemblea o su richiesta degli interessati dopo l'annuncio di un'assemblea, un modulo di delega su supporto cartaceo o, se possibile, elettronico; c) designa come suo agente un istituto finanziario presso il quale gli azionisti possano esercitare i loro diritti finanziari; e d) pubblica le comunicazioni o distribuisce le circolari relative all'assegnazione e al pagamento dei dividendi nonché alle emissioni di nuove azioni, comprese le informazioni sulle modalità di attribuzione, di sottoscrizione, di cancellazione e di conversione. 3.   Per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, lo Stato membro d'origine consente agli emittenti di utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa in un'assemblea generale e rispetti almeno le condizioni seguenti: a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede o della residenza dell'azionista o, nei casi di cui all', lettere da a) a h), delle persone fisiche o giuridiche; b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati; c) gli azionisti o, nei casi di cui all', lettere da a) a e), le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto, sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso si considera acquisito. Essi possono chiedere, in ogni momento, che le informazioni siano di nuovo trasmesse per iscritto; e d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui al paragrafo 1. 4.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).
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