Art. 16 · Informazioni supplementari

Art. 16

Informazioni supplementari

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato rende pubblica quanto prima qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno accesso alle azioni di tale emittente. 2.   L'emittente di valori mobiliari diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, rende pubblica quanto prima qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni relative a tali valori mobiliari che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse. 3.   L'emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rende pubbliche quanto prima le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali di cui saranno corredate. Fatta salva la direttiva 2003/6/CE il presente paragrafo non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro. SEZIONE II Informazioni per i possessori di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:109:oj#art-16