Art. 13

Art. 13

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Gli obblighi di notifica previsti all' si applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Definisce in particolare: a) i tipi di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e la loro aggregazione; b) la natura dell'accordo formale di cui al paragrafo 1; c) il contenuto della notifica da effettuare, stabilendo un formato standard da utilizzare in tutta la Comunità a tale scopo; d) il periodo di notifica; e) i soggetti a cui deve essere effettuata la notifica.
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