Art. 11

Art. 11

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L' e l', lettera c) non si applicano alle azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC sotto forma di pegno, di operazioni pronti contro termine o contratti simili di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento. 2.   L'esenzione si applica alle operazioni suddette di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.
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