Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 15 dic 2004
1. La presente direttiva stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica né alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, né alle quote acquisite o cedute in tali organismi.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui all', paragrafo 3 e all', paragrafi 2, 3 e 4 ai valori mobiliari che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono stati emessi da essi stessi ovvero dalle loro autorità regionali o locali.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l' alle banche centrali nazionali quali emittenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato se tale ammissione ha avuto luogo anteriormente al 20 gennaio 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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