Art. 4
Libera circolazione delle apparecchiature
In vigore dal 15 dic 2004
1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio di apparecchiature conformi alla presente direttiva.
2. Le prescrizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:
a)
misure per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b)
misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
Fatta salva la direttiva 98/34/CE, gli Stati membri notificano tali misure speciali alla Commissione e agli altri Stati membri.
Le misure speciali che sono state accettate sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione e/o la dimostrazione, in occasione di fiere commerciali, esposizioni o manifestazioni simili, di apparecchiature non conformi alla presente direttiva, a condizione che sia chiaramente segnalato che tali apparecchiature non possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio fintantoché non sono state rese conformi alla presente direttiva. La dimostrazione del funzionamento può avvenire solo a condizione che siano adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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