Art. 10 · Misure di salvaguardia

Art. 10

Misure di salvaguardia

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Se uno Stato membro accerta che un apparecchio recante la marcatura «CE» non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, vietarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione. 2.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicandone le ragioni e specificando, in particolare, se la non conformità è dovuta: a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'; b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'; c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'. 3.   La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, quindi comunica agli Stati membri se ritiene la misura giustificata o no. 4.   Qualora la misura di cui al paragrafo 1 sia giustificata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato e avvia la procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, se lo Stato membro interessato intende mantenere la misura. 5.   Se l'apparecchio non conforme è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato adotta le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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