Art. 5
Trasmissione delle informazioni e comunicazioni
In vigore dal 15 dic 2004
Trasmissione delle informazioni e comunicazioni
1. Per le zone e gli agglomerati dove sia superato uno dei valori obiettivo di cui all'allegato I, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
elenchi delle zone e degli agglomerati in questione;
b)
aree di superamento;
c)
valori di concentrazione valutati;
d)
motivi del superamento, in particolare le fonti che vi contribuiscono;
e)
popolazione esposta a tale superamento.
Gli Stati membri comunicano inoltre tutti i dati valutati a norma dell', a meno che non siano già stati comunicati a norma della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (7).
Le informazioni sono trasmesse, per ciascun anno di calendario, entro il 30 settembre dell'anno successivo e, per la prima volta, per l'anno di calendario successivo entro il 15 febbraio 2007.
2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono anche in merito a tutte le misure prese a norma dell'.
3. La Commissione fa in modo che il pubblico possa consultare agevolmente, con i mezzi appropriati come Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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