Art. 9
Requisiti specifici per gli alunni
In vigore dal 13 dic 2004
1. Fatto salvo l', un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all', ai seguenti requisiti:
a)
aver raggiunto l'età minima e non aver superato l'età massima fissate dallo Stato membro in questione;
b)
esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;
c)
dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
d)
comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;
e)
alloggiare durante l’intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l’alunno.
2. Gli Stati membri possono limitare l'immissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.
Storico versioni
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