Art. 7 · Requisiti specifici per gli studenti

Art. 7

Requisiti specifici per gli studenti

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Oltre ai requisiti generali previsti all', il cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti: a) essere accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi; b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall'esame individuale della situazione di ciascun richiedente; c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto; d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto. 2.   Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera c).
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