Art. 4 · Disposizioni più favorevoli

Art. 4

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 13 dic 2004
1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza: a) di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati terzi dall'altra; oppure b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi. 2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica. CAPO II CONDIZIONI DI AMMISSIONE
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