Art. 24 · Limiti temporali

Art. 24

Limiti temporali

In vigore dal 13 dic 2004
Fatto salvo l', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE gli Stati membri non sono tenuti a tener conto del periodo durante il quale lo studente, l'alunno che partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito o il volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro territorio, al fine della concessione di ulteriori diritti ai sensi della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi in questione.
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