Art. 19 · Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni

Art. 19

Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni

In vigore dal 13 dic 2004
Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento superiore o un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa.
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