Art. 18
Garanzie procedurali e trasparenza
In vigore dal 13 dic 2004
1. La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo sufficiente per trattare la domanda.
2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie.
3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre l'azione.
4. Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno rilasciato in conformità della presente direttiva sia revocato, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.
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