Art. 14
Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti
In vigore dal 13 dic 2004
Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli .
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