Art. 11 · Requisiti specifici per i volontari

Art. 11

Requisiti specifici per i volontari

In vigore dal 13 dic 2004
Fatto salvo l', un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all', ai seguenti requisiti: a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato; b) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni; c) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno; d) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro. CAPO III PERMESSI DI SOGGIORNO
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