Art. 10 · Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti

Art. 10

Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti

In vigore dal 13 dic 2004
Fatto salvo l', un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all', anche ai seguenti requisiti: a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa; b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame individuale della situazione di ciascun richiedente; c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.
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