Art. 16
Relazioni
In vigore dal 13 dic 2004
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.
La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all' per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.
Storico versioni
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