Art. 15 · Diffusione di informazioni

Art. 15

Diffusione di informazioni

In vigore dal 13 dic 2004
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.
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