Art. 1
Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:
In vigore dal 9 dic 2004
1)
L’allegato A è sostituito dal testo seguente:
«Disposizioni dell’allegato A all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”.
NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell’allegato A all’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»
2)
L’allegato B è sostituito dal testo seguente:
«Disposizioni dell’allegato B all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”.
NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell’allegato B all’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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