Art. 1 · Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

Art. 1

Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

In vigore dal 9 dic 2004
1) L’allegato A è sostituito dal testo seguente: «Disposizioni dell’allegato A all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”. NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell’allegato A all’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.» 2) L’allegato B è sostituito dal testo seguente: «Disposizioni dell’allegato B all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”. NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell’allegato B all’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»
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