Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   In deroga all' della direttiva 2004/56/CE, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare e applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/56/CE in materia di accise.
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