Art. 1 · Modifiche alla direttiva 2003/87/CE

Art. 1

Modifiche alla direttiva 2003/87/CE

In vigore dal 27 ott 2004
La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue: 1) All' sono aggiunte le seguenti lettere: «k) “parte inclusa nell'allegato I”, una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all', paragrafo 7, del protocollo medesimo; l) “attività di progetto”, un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; m) “unità di riduzione delle emissioni” (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; n) “riduzione delle emissioni certificate” (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.» 2) Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1. 3.   Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario: a) fatto salvo l'obbligo per i gestori, nell'ottica della conformità alla convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell', paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e il primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2; e b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura. Articolo 11 ter Attività di progetto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione. 2.   Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva. 3.   Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione. 4.   Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER. 5.   Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto. 6.   Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata “Dams and Development. A new Framework for Decision-Making”. 7.   Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all'attuazione del paragrafo 5, nel quale la parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.» 3) L'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Accesso alle informazioni Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.» 4) All'articolo 18 viene aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.» 5) All'articolo 19, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase: «Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto.» 6) L'articolo 21 è modificato come segue: a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso.» b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, all'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.» 7) Dopo l'articolo 21 viene inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis Sostegno delle attività volte a creare capacità Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.» 8) L'articolo 30 è modificato come segue: a) Al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessità di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario;» b) Al paragrafo 2 vengono aggiunte le lettere seguenti: «l) l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario; m) il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione; n) le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008; o) le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1 % per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP.7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.» c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a normadi tali strumenti. Ai sensi dell' della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (7), gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità.» 9) All'allegato III è aggiunto il punto seguente: «12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.»
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