Art. 4
Recepimento
In vigore dal 14 ott 2004
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.
Le disposizioni da essi adottate vanno applicate dal 1o gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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