Art. 6 · 1.   Se del caso, gli Stati membri assicurano la cooperazione tra:

Art. 6

1.   Se del caso, gli Stati membri assicurano la cooperazione tra:

In vigore dal 7 ott 2004
a) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione; e b) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di entrata; e c) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e d) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione mediante lo scambio di pertinenti informazioni sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati all'importazione, nonché sugli imballaggi e i mezzi di trasporto, per iscritto o in via elettronica e utilizzando il documento fitosanitario di circolazione di cui all', paragrafo 3, lettera c). 2.   Se il punto di entrata dei prodotti in questione nella Comunità e il luogo di ispezione riconosciuto sono situati in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata e i controlli possono essere eseguiti in un luogo di ispezione riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati. L’esistenza di tale accordo è indicata sul documento fitosanitario di circolazione. 3.   Dopo l’ispezione dei prodotti sul luogo di ispezione riconosciuto, l’organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento fitosanitario di circolazione, apponendovi il timbro di servizio e la data, che sono stati svolti i pertinenti controlli di identità e fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29CE. L’esito definitivo di tali controlli è indicato nella casella «Decisione». Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, se sono stati inoltre eseguiti i controlli documentali di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/29/CE. 4.   Se l’esito dei controlli di cui al paragrafo 3 è «Immissione», la spedizione, corredata del documento fitosanitario di circolazione, è presentata alle autorità doganali responsabili della zona del «luogo di ispezione riconosciuto», consentendo l’assoggettamento della spedizione alla pertinente procedura doganale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Non è più richiesto che il documento fitosanitario di circolazione scorti la partita; tale documento o una sua copia sono conservati per almeno un anno dall’organismo ufficiale del luogo di destinazione. 5.   Se l’esito dei controlli di cui al paragrafo 3 determina l’obbligo di trasportare i prodotti in questione nella Comunità verso una destinazione al di fuori della Comunità, questi rimangono in regime di sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione.
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