Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 ott 2004
Gli Stati membri possono stabilire i requisiti supplementari ritenuti necessari per designare come luogo di ispezione riconosciuto un luogo proposto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:103:oj#art-5