Art. 3
In vigore dal 7 ott 2004
Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi gli obblighi già stabiliti dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (4), l’importatore delle spedizioni per le quali è stato deciso che i relativi controlli possono essere svolti in un luogo di ispezione riconosciuto sia assoggettato ai seguenti obblighi:
a)
l’importatore notifica l’introduzione dei prodotti in questione con sufficiente anticipo al competente organismo ufficiale di destinazione; nella comunicazione figurano in particolare:
i)
il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;
ii)
la data e l'ora prevista di arrivo dei prodotti in questione sul luogo di ispezione riconosciuto;
iii)
se noto, il numero di serie che contraddistingue il documento fitosanitario di circolazione di cui all', paragrafo 3, lettera c);
iv)
se noti, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione di cui all', paragrafo 3, lettera c);
v)
il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dell’importatore;
vi)
il numero di riferimento del certificato fitosanitario e/o del certificato fitosanitario di riesportazione, o qualsiasi altro documento fitosanitario richiesto;
b)
l’importatore comunica al competente organismo ufficiale di destinazione eventuali variazioni relative alle informazioni fornite conformemente alla lettera a).
Storico versioni
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