Art. 2
In vigore dal 7 ott 2004
1. Gli Stati membri assicurano che venga istituita una procedura di autorizzazione conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, per valutare e se del caso riconoscere l’idoneità, sotto il profilo fitosanitario, all’esecuzione dei controlli nei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti.
2. La procedura di cui al paragrafo 1 prevede che, qualora i controlli debbano essere svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti, ogni richiedente presenta domanda agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell’esecuzione di siffatti controlli, affinché i controlli vengano svolti nei luoghi indicati nella domanda.
3. La domanda comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti, in particolare:
a)
informazioni relative ai prodotti in questione che si intende importare e ai luoghi in cui i prodotti importati in questione verranno immagazzinati o detenuti in attesa dei risultati definitivi dei controlli, segnatamente le modalità di separazione di cui all’, paragrafo 3, lettera e); nonché
b)
se del caso, qualora i prodotti in questione siano destinati ad un soggetto cui è stata riconosciuta la qualifica di «destinatario autorizzato» e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 406 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) oppure qualora i luoghi in questione siano soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 497 del medesimo regolamento, pertinenti elementi di prova.
4. Gli Stati membri assicurano che la domanda di cui al paragrafo 2 venga iscritta in un registro e che gli organismi ufficiali responsabili:
a)
esaminino le informazioni contenute nella domanda;
b)
valutino l’idoneità all’esecuzione dei controlli presso i luoghi di ispezione proposti, i quali devono soddisfare almeno requisiti minimi stabiliti al punto 3, lettere b) e c), dell’allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione (3), oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di permettere ispezioni efficaci;
c)
rispondano al richiedente in uno dei modi seguenti:
i)
comunicando che la domanda è ricevibile e che i luoghi in questione sono designati luoghi di ispezione riconosciuti; oppure
ii)
comunicando che la domanda non è ricevibile con decisione motivata.
5. Gli Stati membri conservano e, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti.
6. Gli Stati membri assicurano che gli organismi ufficiali responsabili adottino le necessarie misure qualora risultino elementi che depongono contro il corretto funzionamento di controlli svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti situati sul loro territorio.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri interessati tutti i casi significativi di inottemperanza alle condizioni applicabili ad un posto di ispezione riconosciuto.
Storico versioni
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