Art. 4
In vigore dal 5 ott 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).
(2) ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.
ALLEGATO
1.
Nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.».
2.
Nell’allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».
3.
Nell’allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:
«01
Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (tranne l’Isola di Man)».
4.
Nell’allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso.
5.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:
«1.1.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
—
legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di
—
legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:
a)
adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
b)
adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
c)
adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.2.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:
a)
adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
b)
adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).
1.3.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
—
legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,
originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è privo di corteccia
oppure
b)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
c)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
d)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
e)
è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.4.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è ottenuto da legname rotondo scortecciato
oppure
b)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
c)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
d)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
1.5.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
—
legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di zone notoriamente indenni da:
—
Monochamus spp. (specie non europee)
—
Pissodes spp. (specie non europee)
—
Scolytidae spp. (specie non europee).
Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine»,
oppure
b)
è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,
oppure
c)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
d)
è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
e)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
f)
è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.6.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
—
legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:
—
Russia, Kazakistan e Turchia,
—
paesi europei,
—
Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,
oppure
b)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
c)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
d)
è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),
oppure
e)
è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
1.7.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:
—
Russia, Kazakistan e Turchia,
—
paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di zone notoriamente indenni da:
—
Monochamus spp. (specie non europee)
—
Pissodes spp. (specie non europee)
—
Scolytidae spp. (specie non europee)
Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,
oppure
b)
è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,
oppure
c)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
d)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
e)
è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».
6.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:
«2.
Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Il materiale da imballaggio in legno deve:
—
essere ottenuto da legname rotondo scortecciato,
—
essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
—
essere contrassegnato con:
a)
il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere “DB” sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato,
e
b)
il logo specificato nell’allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1o marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.».
7.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1.
Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:
—
destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;
—
in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
originario degli USA e del Canada.
Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».
8.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2.
Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.
Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.».
9.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma di
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
—
fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,
oppure
b)
è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,
oppure
c)
è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,
oppure
d)
nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».
10.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso.
11.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell’Armenia.
Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».
12.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
«Legname di Populus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.
Constatazione ufficiale che il legname:
—
è scortecciato
oppure
—
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».
13.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.1.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di:
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:
—
Acer saccharum Marsh, originario degli USA e del Canada,
—
Platanus L., originario degli USA o dell’Armenia,
—
Populus L., originario del continente americano.
Constatazione ufficiale che il legno
a)
è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,
oppure
b)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
c)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
d)
è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.2.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. originario degli USA.
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
b)
è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
c)
è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».
14.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:
«7.3.
Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei.
Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:
a)
è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
b)
è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».
15.
Nell’allegato IV, parte A, sezione 1, è aggiunto un nuovo punto 8:
«8.
Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Il legname:
a)
è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed
—
è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
—
è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato
oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,
b)
è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.».
16.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:
«11.01.
Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.1.
Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione.»
17.
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:
«12.
Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell’Armenia.».
18.
Nell’allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi.
19.
Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:
«6.3.
Legname di Castanea Mill.
a)
Il legname è scortecciato
oppure
b)
constatazione ufficiale che il legname:
i)
è originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
oppure
ii)
è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l’Isola di Man)».
20.
Nell’allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all’Allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.
21.
Nell’allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.
22.
Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:
«14.9.
Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:
a)
è originaria di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
oppure
b)
è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).
CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l’isola di Man)».
23.
Nell’allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:
a)
il punto 1.7 è sostituito dal seguente:
«1.7.
Legname a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, che:
a)
è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
e
b)
corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):
Codice NC
Descrizione
4401 10 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00
Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90
Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00
Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 4403 99
Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00
Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99
Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»
b)
il punto 1.8 è soppresso.
24.
Nell’allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:
a)
il punto 1.10 è sostituito dal seguente:
«1.10.
Legname a norma dell', paragrafo 2, primo comma, che:
a)
è stato ottenuto interamente o parzialmente da:
—
conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato,
—
Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,
e
b)
corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:
Codice NC
Descrizione
4401 10 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00
Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00
Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30
Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00
Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 4403 20
Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99
Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406
Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10
Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99
Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»
b)
il punto 1.11 è sostituito dal seguente:
«1.11.
corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales)».
25.
Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada».
26.
Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei».
27.
Nell’allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Legname a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, che:
a)
è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:
—
Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
—
Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell’Armenia;
—
Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
—
Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;
—
Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;
e
b)
corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:
Codice NC
Descrizione
4401 10 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00
Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00
Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10
Segatura
ex 4401 30 90
Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00
Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20
Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 91
Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99
Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406
Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10
Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91
Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99
Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20
Costruzioni prefabbricate di legno»
28.
Nell’allegato V, parte B, sezione II, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Legname a norma dell', paragrafo 2, primo comma, che:
a)
è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato
e
b)
corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
Codice NC
Descrizione
4401 10 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00
Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00
Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere
ex 4401 30
Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00
Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20
Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99
Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404
Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406
Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10
Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99
Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 00 20
Costruzioni prefabbricate di legno»
29.
Nell’allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:
«9.
Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei».
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
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