Art. 1
L'articolo 3 della direttiva 2004/60/CE è modificato come segue:
In vigore dal 27 set 2004
Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfi o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure
b)
nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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