Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4). (2)  GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1. (3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284, del 31.10.2003, pag. 1). (4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. ALLEGATO Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, alla voce 28, “Nickel”, seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo seguente: «1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);».
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