Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 set 2004
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva. 2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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