Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 lug 2004
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005 per i veicoli a motore a due o a tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni: a) rifiutare, per questo tipo di veicolo, di accordare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale; b) vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio di questo tipo di veicolo. 2.   A decorrere dal 1o luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano di accordare l'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.
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