Art. 1
All'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE è aggiunto il paragrafo seguente:
In vigore dal 28 giu 2004
«3. L'Estonia beneficia di una deroga temporanea dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa entro il 1o gennaio 2013. Il 1o gennaio 2009 l'apertura del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:85:oj#art-1