Art. 6 · Responsabili della persecuzione o del danno grave

Art. 6

Responsabili della persecuzione o del danno grave

In vigore dal 29 apr 2004
I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi come definito all'.
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