Art. 22
Informazioni
In vigore dal 29 apr 2004
Quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua che queste siano in grado di comprendere, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:83:oj#art-22