Art. 6
Trattamento dei dati
In vigore dal 29 apr 2004
1. I dati personali di cui all', paragrafo 1, sono trasmessi alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro, al fine di agevolare l'esecuzione di tali controlli con l'obiettivo di combattere più efficacemente l'immigrazione illegale.
Gli Stati membri provvedono a che tali dati siano raccolti dai vettori e trasmessi per via elettronica o, se ciò non fosse possibile, con altri mezzi appropriati alle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere al valico di frontiera autorizzato attraverso il quale il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro. Le autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne salvano i dati in un file provvisorio.
Dopo l'ingresso dei passeggeri tali autorità cancellano i dati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che i dati non siano necessari successivamente alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne per l'esercizio delle loro funzioni regolamentari in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie perobbligare i vettori a cancellare, entro 24 ore dall'arrivo del mezzo ditrasporto ai sensi dell', paragrafo 1, i dati personali raccolti etrasmessi alle autorità di frontiera ai fini della presente direttiva.
Gli Stati membri possono altresì, in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, utilizzare i dati personali di cui all', paragrafo 1 per finalità di applicazione normativa.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a informare le persone trasportate in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Ciò comprende anche le informazioni di cui all'articolo 10, lettera c), e all'articolo 11, punto 1), lettera c) della direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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