Art. 6
Periodo di riflessione
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.
La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.
2. Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l'accesso al trattamento previsto all' e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.
3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.
4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all', lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.
Storico versioni
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