Art. 5 · Informazione del cittadino di un paese terzo interessato

Art. 5

Informazione del cittadino di un paese terzo interessato

In vigore dal 29 apr 2004
Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tale informazione possa anche essere fornita da un'organizzazione non governativa o da un'associazione specificamente designata dallo Stato membro interessato.
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