Art. 12 · Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati

Art. 12

Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine. Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi. 2.   Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi. CAPO IV NON RINNOVO E RITIRO
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