Art. 12
Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati
In vigore dal 29 apr 2004
1. Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine.
Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi.
2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.
CAPO IV
NON RINNOVO E RITIRO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:81:oj#art-12