Art. 10 · Minorenni

Art. 10

Minorenni

In vigore dal 29 apr 2004
Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall', paragrafo 3, si applicano le seguenti disposizioni: a) nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne; b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico; c) se il cittadino di un paese terzo è un minorenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.
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